- La petizione e il suo dossier
- Nome o denominazione del petente, domicilio o sede, indirizzo di posta elettronica se si richiede risposta per questa via, oggetto e motivazione, documenti allegati. Le petizioni anonime o quelle presentate senza indicare l’indirizzo postale o elettronico non vengono esaminate, quindi i dati di contatto non sono opzionali — sono una condizione di esame. La persona responsabile dei rapporti con il pubblico assicura la ricezione e la registrazione, trasmette per la soluzione, spedisce le risposte e, alla lettera del codice, classifica e archivia le petizioni.Conservazione: Neverificato come termine. Il Codice amministrativo assegna alla suddivisione responsabile dei rapporti con il pubblico la classificazione e l’archiviazione delle petizioni, ma non fissa una durata; il regime di archiviazione è stabilito dalla normativa archivistica e dal nomenclatore dei dossier dell’ente, che non abbiamo verificato. Il termine si stabilisce con l’archivista dell’ente e si scrive nel registro delle attività di trattamento.FonteCodice amministrativo n. 116/2018, art. 66 para. (1) lett. b), art. 75 para. (1) e art. 76 para. (1); Legge n. 195/2024, art. 30 para. (1) lett. f)
- Registro delle richieste di comunicazione di informazioni di interesse pubblico
- Un registro separato dal registro delle petizioni, richiesto espressamente: le autorità pubbliche, le istituzioni pubbliche e le imprese statali e municipali registrano le richieste e nel registro delle richieste di comunicazione di informazioni di interesse pubblico, secondo il modello e secondo le modalità stabilite dal Governo. Le richieste presentate verbalmente non si registrano, con un’eccezione. La conseguenza di progettazione è che una sola tabella „mesaje primite” non soddisfa il requisito: il registro ha un modello imposto e deve poter essere prodotto come tale.Conservazione: Neverificato come termine. Il modello e le modalità di tenuta del registro sono stabiliti dal Governo; non abbiamo verificato l’atto che li approva, quindi non proponiamo una durata.FonteLegge n. 148/2023, art. 15 para. (1) e para. (5)
- I dati professionali degli agenti pubblici
- Nome e cognome, funzione, studi, esperienza professionale, retribuzione, conflitti di interesse e sanzioni disciplinari non estinte. Sono dati personali e, allo stesso tempo, sono dati per i quali la legge vieta di limitare l’accesso. Questa è la classe che rompe l’intuizione abituale della protezione dei dati: qui l’obbligo non è nasconderli, ma pubblicarli — i dati sulla dirigenza dell’autorità, inclusi studi, esperienza professionale e modalità di accesso alla funzione, sono nell’elenco della pubblicazione d’ufficio.Conservazione: Sulla pagina web ufficiale, finché l'informazione è attuale: le informazioni pubblicate d'ufficio si aggiornano entro 5 giorni lavorativi dalla data di disponibilità, con le eccezioni stabilite dagli atti normativi.FonteLegge n. 148/2023, art. 8 para. (3) lett. a)–g), art. 10 para. (1) lett. b) e art. 11 para. (1)
- Contenuto pubblicato d’ufficio
- Struttura e bilancio, direzione, atti normativi di organizzazione, rapporto annuale, acquisti pianificati ed effettuati, eventi pubblici, trasferte all'estero con il costo e la fonte di finanziamento, orari di ricevimento, programmi e progetti, esecuzione del bilancio, concorsi di assunzione, processo decisionale. Non è “contenuto di marketing”: è una categoria con elenco chiuso nella legge, con un secondo elenco nel regolamento dei siti web, e con un requisito formale — le informazioni pubblicate e messe a disposizione dei richiedenti devono essere fornite in formato aperto.Conservazione: Non ha un termine di cancellazione, ha un termine di aggiornamento: 5 giorni lavorativi dalla disponibilità, e per gli eventi pubblici — di norma non oltre un giorno lavorativo dalla chiusura dell’evento.FonteLegge n. 148/2023, art. 10 para. (1) lett. a)–p), para. (5) e art. 11 para. (1)–(2); Decisione del Governo n. 728/2023, Regolamento, punto 15
- Registro di sistema della piattaforma web
- Chi si è autenticato, cosa ha pubblicato, cosa ha modificato, cosa ha cancellato. Qui il requisito non è dedotto dai principi, è scritto: il sistema di gestione dei contenuti informativi deve garantire la possibilità di tracciamento e di iscrizione nei registri di sistema — log — di tutte le azioni intraprese da ciascun utente, oltre alla definizione di gruppi di utenti con diritti diversi e di un sistema mono- o bifattoriale di identificazione degli amministratori dei contenuti. Separatamente, l’amministratore dei contenuti informativi elabora le petizioni e gestisce gli eventi di tracciabilità associati al processo di esame delle petizioni.Conservazione: Non verificato come termine fissato da un atto. Il regolamento richiede l’esistenza dei log, non la durata della loro conservazione. Il termine è stabilito motivatamente dal titolare, secondo il principio di limitazione della conservazione, e viene dichiarato nel registro delle attività di trattamento.FonteDecisione del Governo n. 728/2023, Regolamento, punto 52 sottopunto 4) e punto 65 sottopunti 5), 6) e 8); Legge n. 195/2024, art. 5 para. (1) lett. e) e art. 30 para. (1) lett. f)
- Copie di riserva
- Archivio del database e del componente di programma. L'amministratore di sistema esegue copie di riserva del database, l'operatore tecnico-tecnologico assicura il ripristino dei dati dalle copie di riserva su richiesta, mentre la soluzione standard deve garantire il modo di esecuzione e conservazione delle copie di riserva. Questa classe viene considerata sistematicamente nelle discussioni sulla cancellazione: una copia di riserva che contiene una petizione cancellata dal database vivo è comunque un trattamento, con lo stesso fondamento e gli stessi diritti di accesso.Conservazione: Neverificato come termine. Il regolamento richiede che le modalità di esecuzione e di conservazione delle copie di riserva siano garantite dalla soluzione standard, senza fissare una durata. Si stabilisce nella politica dell’ente e si dichiara.FonteDecisione del Governo n. 728/2023, Regolamento, punto 49 sottopunto 5), punto 51 sottopunto 5) e punto 55; Legge n. 195/2024, art. 32 para. (1) lett. b) e c)
- Dati dai profili di socializzazione
- I commenti, i messaggi privati e le identità pubbliche di coloro che scrivono sulla pagina dell’istituzione in un social network. Il regolamento li tratta come parte dello stesso regime: definisce l’amministratore e l’utente del profilo di social network come ruoli distinti, mentre l’amministratore del contenuto informativo gestisce i commenti e i messaggi provenienti dagli utenti. La particolarità giuridica è che i dati si trovano sull’infrastruttura di un terzo, al di fuori della piattaforma dell’operatore, e una domanda posta lì può essere, in base al contenuto, una petizione.Conservazione: Neverificato come termine. Il regolamento non fissa una durata per il contenuto dei profili dei social network, e la conservazione effettiva è determinata dalla piattaforma terza. Si tratta come trattamento separato, con base giuridica e termine dichiarati nel registro delle attività.FonteDecisione del Governo n. 728/2023, Regolamento, punto 2 (le definizioni di „administratorul profilului de socializare” e „utilizatorul profilului de socializare”) e punto 52 sottopunto 5); Legge n. 195/2024, art. 30 para. (1) lett. f)